Così parlava il Codice di Hammurabi in materia di adozione nel 1700 a.C.

185. Qualora un uomo adotti un bambino attribuendogli il nome di figlio, e lo allevi, questo figlio cresciuto non può essere richiesto in restituzione.

186. Qualora un uomo adotti un figlio, e se dopo che l'ha preso costui offenda i suoi genitori adottivi, allora questo figlio adottato tornerà alla casa di suo padre.

Per quanto riguarda il primo punto, niente da obiettare. Al giorno d’oggi verrebbe da dire che è una cosa ovvia ma per l’epoca è stato decisamente innovativo.

Per quanto riguarda il secondo punto, come andrebbe interpretato? Offendere in che senso? Se per offendere s’intendesse non riconoscerli come veri e propri genitori per il semplice fatto che sono adottivi, allora sono d’accordo. Ma se questi non si fossero comportati da genitori?

Inoltre, sarà deformazione professionale, ma mi salta subito all’occhio come con la parola “padre” qui s’intenda padre naturale, mentre la parola “genitori” sia accompagnata dall’aggettivo “adottivi”.
Sarà esclusivamente un problema di traduzione?
È vero che questo codice è stato scritto quasi 4000 anni fa, ma vi stupirebbe sapere che al giorno d’oggi c’è ancora gente che pensa che i “veri” genitori siano a prescindere solo quelli biologici?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *